Impugnato il provvedimento con cui il Tar ha accolto il ricorso di un’impiegata che era stata sospesa: per i giudici del tribunale regionale va comunque garantita la misura in assenza di altri sostentamenti
TERAMO. La Asl teramana impugna al Consiglio di Stato il provvedimenti con cui il Tar ha concesso il pagamento dello stipendio, nella misura del cosiddetto assegno alimentare, agli impiegati dell’azienda sospesi dal lavoro per il mancato obbligo vaccinale anti Covid. Per il momento l’azienda sanitaria ha fatto ricorso solo contro uno dei tre provvedimenti, ma è ipotizzabile che segua la stessa strada anche per gli altri due.
Le tre sentenze del Tar sono state emesse in accoglimento di altrettanti ricorsi presentati da impiegati amministrativi che, assistiti dall’avvocato Eugenio Galassi, avevano impugnato la sospensione dal lavoro disposta dall’azienda sanitaria invocando un principio giuridico: la corresponsione dell’assegno alimentare, ovvero di una misura di sostegno laddove non ci siano altre forme di sostentamento, deve essere garantito sempre e comunque. Anche in presenza di un provvedimento di sospensione dal lavoro per il mancato obbligo vaccinale anti Covid. I giudici del Tar dell’Aquila hanno stabilito che, pur riconoscendo la legittimità del provvedimento di sospensione, non si può escludere la corresponsione dell’assegno alimentare, ovvero del minimo necessario per il sostentamento.
Così a questo proposito si legge nel provvedimento del presidente Umberto Realfonzo, «la medesima disposizione nella parte in cui specifica che nel periodo di sospensione non sono dovuti la retribuzione nè altro compenso o emolumento, comunque denominati, non pare possa escludere la corresponsione dell’assegno alimentare, che concerne una misura minima di sostegno, di carattere vitale per il ricorrente e la sua famiglia». E precisa: «Considerato che il danno grave ed irreparabile per il ricorrente può essere apprezzato esclusivamente nei predetti ultimi limiti, ritenuto conseguentemente che, in attesa della decisione collegiale sull’istanza di sospensiva, l’istanza di cautela interinale possa essere accolta limitatamente alla mancata corresponsione del predetto assegno alimentare, accoglie in parte l’istanza di misura interinale e, a tal fine sospende, a far data dal presente decreto il provvedimento nella parte in cui non prevede la corresponsione dell’assegno alimentare».
Naturalmente in premessa il tribunale ricorda che, così come previsto dalla legge numero 76 del maggio 2021, l’inosservanza dell’obbligo vaccinale comporta «l’immediata sospensione del diritto di svolgere l’attività lavorativa senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro e che «la detta legge prevede un tipico effetto ex lege che, come tale, non può essere oggetto di sospensione da parte di questo giudice».
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