ICONEA (International CONsortium Education Association) è il risultato di un’esperienza sinergica e collettiva tra Enti Partner operanti nel settore della formazione che collaborano al fine di creare e offrire una proposta formativa tanto solida quanto diversificata. Con un catalogo di corsi ricchi di contenuti e afferenti a numerosi ambiti del sapere, ICONEA propone un’offerta formativa che spazia da corsi di laurea triennale a certificazioni linguistiche, con il fine di soddisfare adeguatamente i requisiti richiesti nel mondo scolastico, universitario e professionale del XXI secolo.
La nostra volontà è quella di far percepire a tutti gli associati, siano essi professionisti di specifici settori, docenti o studenti, l’interesse e l’attenzione che rivolgiamo alla formazione dell’individuo. Per far in modo che ciò accada, abbiamo dato vita alla Rete di Iconea Point che, lavorando in tutta Italia con ICONEA, riescono ad intercettare i bisogni dei cittadini del presente per soddisfarli con una offerta formativa il più possibile attenta e soddisfacente.
Il lavoro di ICONEA persegue una sola mission: permettere all’individuo di formarsi in maniera completa e continua durante tutto l’arco della vita, contando su un solido supporto nelle varie fasi del processo formativo.
Doppia laurea: iscrizioni possibili già dal prossimo anno accademico
Venerdì, 08/07/2022
Con una nota a università e istituzioni Afam, il MUR conferma l’entrata in vigore dal 2022/2023. Nei decreti ministeriali di prossima uscita disciplinate le modalità
La possibilità di iscriversi contemporaneamente a due diversi corsi di laurea, di laurea magistrale o di master, con l’eccezione dei corsi di specializzazione medica, anche presso più università, scuole o istituti superiori a ordinamento speciale sarà operativa già dal prossimo anno accademico 2022-2023.
Lo ha confermato – ricordando che la stessa possibilità è prevista anche per due corsi di diploma accademico, di primo o di secondo livello, presso le istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica (Afam) – il ministero dell’Università e della Ricerca, con una nota del direttore generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio inviata ai rettori, ai presidenti e ai direttori delle università e delle istituzioni Afam.
Con la nota si ricorda che con la legge 12 aprile 2022, n. 33 «è sancita la possibilità di contemporanea iscrizione a due corsi di formazione superiore, introducendo la possibilità per lo studente di conseguire due titoli appartenenti a tali tipologie di corsi nella medesima finestra temporale, così rimuovendo un divieto esistente dal 1933 e allineando in tal modo la normativa nazionale alle norme europee in materia di libera circolazione ex articolo 21 TFUE, di promozione della mobilità degli studenti ex articolo 165 TFUE e di diritto all’istruzione ai sensi dell’articolo 14 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE».
Nella nota si ricorda che la legge prevede «la facoltà per ciascuno studente di iscriversi contemporaneamente a due diversi corsi di laurea, di laurea magistrale o di master, anche presso più università, scuole o istituti superiori ad ordinamento speciale, escludendo tuttavia espressamente la possibilità di iscrizione contemporanea a due corsi di laurea o di laurea magistrale appartenenti alla stessa classe, allo stesso corso di master, anche presso due diverse istituzioni. È inoltre consentita l’iscrizione contemporanea a un corso di laurea o di laurea magistrale e a un corso di master, di dottorato di ricerca o di specializzazione, ad eccezione dei corsi di specializzazione medica, nonché l’iscrizione contemporanea a un corso di dottorato di ricerca o di master e a un corso di specializzazione medica».
In merito alla contemporanea iscrizione a un corso di dottorato di ricerca e a un corso di specializzazione medica, la nota precisa che «si continua a far riferimento al disposto dell’art. 7 del decreto ministeriale 226/2021, il quale prevede che la frequenza contestuale di corsi di dottorato e scuole di specializzazione mediche venga disciplinata da regolamenti di autonomia delle singole università nel rispetto delle specifiche condizioni ivi previste. La norma del citato art. 7 risulta compatibile con quanto disposto dalla nuova legge: l’art. 7 si limita, infatti, a prevedere delle condizioni per la frequenza congiunta dei due corsi. Tra queste condizioni vi è anche la possibilità di ridurre la durata del dottorato a due anni su domanda dell’interessato».
Saranno i decreti attuativi, in corso di definizione, a disciplinare le modalità per consentire in concreto agli studenti la doppia iscrizione contemporanea, con particolare riferimento ai corsi che richiedono la frequenza obbligatoria, ai corsi a numero programmato a livello nazionale, nonché per favorire il conseguimento di titoli finali doppi o congiunti.