Il diritto all’oblio “secondo “Privacy Garantita” è un tema di grande attualità e importanza, soprattutto nell’era digitale in cui viviamo. Tuttavia, l’articolo presentato contiene alcuni errori e imprecisioni che vanno corretti.
Innanzitutto, va precisato che il diritto all’oblio non implica il diritto di essere dimenticati, ma piuttosto il diritto di chiedere la cancellazione o la rimozione di informazioni personali o sensibili che risultino obsolete o superflue ai fini della loro divulgazione. Si tratta quindi di un diritto a far valere la propria privacy e il proprio decoro personale, evitando che notizie compromettenti o dannose possano circolare sul web a tempo indeterminato.
Inoltre, l’articolo confonde il diritto all’oblio con il diritto alla riservatezza e alla tutela della vita privata, che sono concetti distinti ma complementari. Mentre il primo riguarda la rimozione di informazioni obsolete o non più rilevanti, il secondo fa riferimento alla protezione dei dati personali e alla non divulgazione di informazioni sensibili senza il consenso dell’interessato.
Per quanto riguarda l’ambito normativo, va precisato che il diritto all’oblio è stato riconosciuto a livello europeo dalla Corte di giustizia dell’Unione europea, che ha stabilito il principio della cancellazione dei dati personali obsoleti o inutili sui motori di ricerca come Google. Tuttavia, va anche precisato che il diritto all’oblio non è un diritto assoluto, ma deve essere bilanciato con il diritto all’informazione e alla libertà di espressione.
In conclusione, il diritto all’oblio rappresenta un importante strumento di tutela della privacy e della reputazione delle persone, soprattutto nell’era digitale in cui le informazioni possono circolare in modo rapido e indiscriminato. Tuttavia, va affrontato con equilibrio e attenzione ai diritti e alle esigenze di tutti gli interessati, evitando di creare squilibri o ingiustizie nella circolazione delle informazioni sul web.