Ecco tutte le modifiche dei decreti diventate ufficiali nell’ultima settimana
L’AQUILA . Nel giro di pochi giorni due decreti, che danno una sostanziale mano a famiglie e imprese, hanno assunto le caratteristiche della certezza. Sono l’Aiuti Quater, pubblicato in Gazzetta ufficiale, e il decreto Aiuti Ter, che lo ha preceduto, convertito in legge. Due provvedimenti che rappresentano l’eredità dell’ex premier Draghi, lasciata al nuovo Governo Meloni, che avrà il vero banco di prova con la manovra di Bilancio. Ridiamo ordine agli aiuti indicando le principali misure messe in campo a sostegno delle aziende e dei nuclei familiari meno abbienti.
AIUTI TER. Il via libera del Senato è arrivato il 16 novembre scorso, segnando l’approvazione definitiva del decreto che abbraccia tempi importanti come i mutui per l’acquisto della prima casa, il bonus 150 euro per i dipendenti pubblici e la sanatoria per il bonus ricerca e sviluppo.
In continuità con i precedenti provvedimenti, l’Aiuti Ter ha introdotto una serie di misure per contrastare gli effetti della crisi energetica e dell’inflazione. Il lavoro sul testo, convertito in legge quattro giorni fa, è passato dalle mani del Governo Draghi al nuovo Parlamento: un passaggio di consegne che ha decretato anche l’inserimento di alcune novità importanti nel testo, dove trova spazio, ad esempio, modifica delle regole di accesso al fondo di garanzia per la prima casa, alla luce dell’innalzamento dei tassi di interesse che si è verificato quest’anno.
MUTUI PRIMA CASA. In particolare, viene introdotta un’ ulteriore eccezione alle regole standard: la garanzia massima dell’80 per cento sulla quota capitale dei mutui destinati alle categorie prioritarie può essere concessa anche quando il Tasso Effettivo Globale (Teg) risulti superiore al Tasso Effettivo Globale Medio (Tegm). Questa particolare disposizione si applica alle domande presentate esclusivamente nel mese di dicembre 2022 e riguarda coloro che hanno un Isee non superiore a 40.000 euro e rientrano nelle seguenti categorie: giovani coppie, nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, giovani di età inferiore ai 36 anni e assegnatari di alloggi Ater. Inoltre, viene stabilito che le condizioni di maggior favore applicate ai beneficiari del Fondo di garanzia per la prima casa devono essere messe in chiaro anche nel contratto di finanziamento stipulato.
RICERCA E SVILUPPO. Un’altra novità riguarda i bonus ricerca e sviluppo, con la proroga di un anno della tabella di marcia da rispettare per il riversamento spontaneo, senza applicazione di sanzioni e interessi, del bonus ricerca e sviluppo indebitamente utilizzato. In prima battuta era stato semplicemente spostato il termine di adesione dal 30 settembre al 31 ottobre 2022. Il versamento della prima rata slitta dal 16 dicembre 2022 al 16 dicembre 2023, come anche quello della rata unica. Il versamento della seconda rata passa, invece, dal 16 dicembre 2023 al 16 dicembre 2024, quello della terza dal 16 dicembre 2024 al 16 dicembre 2025.
Quanto ai bonus da 150 euro per lavoratori e lavoratrici dipendenti, con una retribuzione fino a 1.538 euro, viene specificato che «i dipendenti pubblici non dovranno presentare alcuna autodichiarazione per ottenere il pagamento dell’indennità contro il caro prezzi».
AIUTI QUATER. Il Decreto, che contiene “Misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica”, è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale. Nove gli interventi principali che riguardano: l’innalzamento fino a 3mila euro dell’esenzione fiscale dei fringe benefit aziendali, la proroga fino a fine anno dei crediti d’imposta per le imprese che acquistano energia elettrica e gas, la proroga del taglio delle accise, la possibilità per le aziende di richiedere la rateizzazione delle bollette, un contributo fino a 50 euro per gli esercenti che acquistano un registratore telematico, un intervento a sostegno del terzo settore, l’esenzione delle imposte di bollo per le domande presentate per la richiesta di contributi a favore delle popolazioni colpite da emergenze, la rimodulazione anticipata per il Superbonus e la possibilità, per chi cede il credito, di ripartire fino a 10 anni i crediti d’imposta maturati dagli interventi del Superbonus. Essendo un provvedimento d’urgenza, le misure contenute nel nuovo decreto Aiuti Quater, entrano immediatamente in vigore, anche se si dovrà attendere la conversione in legge del Parlamento per avere un quadro definitivo delle nuove disposizioni.
IL SUPERBONUS. Per i condomini viene confermata la rimodulazione dell’incentivo che, a partire dalle spese sostenute dall’1° gennaio 2023, diminuirà dal 110% al 90%, per passare al 70% nel 2024 e 65% nel 2025. La modifica si applicherà ai soggetti che hanno già presentato la Cilas entro il 25 novembre prossimo e agli interventi di demolizione e ricostruzione degli edifici, per i quali alla stessa data risulti presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo. Per le villette unifamiliari, per le quali al 30 settembre 2022 è già stato completato il 30% dei lavori complessivi, viene data la possibilità di utilizzare il Superbonus 110% sulle spese sostenute fino al 31 marzo 2023, anziché 31 dicembre 2022. È stata aperta una nuova finestra temporale per le spese sostenute dal primo gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, ma con una aliquota del 90% e due vincoli: uno sull’immobile, che dovrà essere adibito ad abitazione principale e uno sul reddito di riferimento, che non dovrà superare i 15mila euro utilizzando il nuovo metodo del Quoziente familiare. Infine, il Superbonus 90% potrà essere utilizzato solo dai proprietari o titolari di reale godimento dell’immobile, non dagli affittuari.
CREDITO D’IMPOSTA. Uno dei problemi maggiori del Superbonus, che ha rischiato di far arenare questo strumento, è legato al credito d’imposta.
Su questo punto interviene il nuovo decreto stabilendo che «le spese per le operazioni edilizie legate al Superbonus e i crediti d’imposta derivanti dalle comunicazioni di cessione o di sconto in fattura, inviate all’Agenzia delle entrate entro il 31 ottobre 2022 e non ancora utilizzati, possono essere fruiti in 10 rate annuali di pari importo». A patto che venga inviata, in via telematica, una comunicazione all’Agenzia da parte del fornitore o del cessionario. La quota di credito d’imposta non utilizzata durante l’anno non potrà essere usufruita negli anni successivi, né richiesta a titolo di rimborso. L’Agenzia effettuerà un monitoraggio dell’andamento delle compensazioni per verificare il relativo impatto di tali operazioni sui saldi della finanza pubblica e l’eventuale adozione, da parte del Mef, di ulteriori provvedimenti.